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VITTORIA DELL’AVV. IANNACONE. A MINORE TAR RICONOSCE SOSTEGNO IN TUTTE LE ORE IN CLASSE

VENAFRO. (FONTE PRIMO PIANO). L’Ufficio scolastico provinciale ed, in particolare,l’Istituto comprensivo statale “Leopoldo Pilla” dovranno assicurare alla minore portatrice di handicap frequentante la scuola venafrana il sostegno scolastico per tutta la sua permanenza in classe e non solo, quindi, per 18 ore come stabilito.
Questo quanto è stato riconosciuto con l’ordinanza cautelare numero162/2015 del Tar Molise. Questo, dunque, quanto ha ottenuto l’avvocato venafrano Adriano Iannacone. Il diritto allo studio universale è insomma preminente rispetto ad ogni altra esigenza degli istituti. Il legale ha fatto valere in particolare una sentenza, la numero 80/2010,emanata dalla Corte costituzionale attraverso la quale è stata“dichiara l’illegittimità costituzionale” della legge finanziaria 2008 “nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno”. Con lo stesso provvedimento, la Corte costituzionale aveva dichiarato altresì “l’illegittimità costituzionale” della stessa Finanziaria 2008 anche “nella parte incui esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente”. Come a dire: non ci sono scuse di sorta. E’ un diritto avere l’insegnamento di sostegno e l’avvocato Iannacone ha inteso perseguirela via del Tar per vederlo riconosciuto in favore della minore portatrice di handicap. A ciò dovranno pertanto adeguarsi l’Ufficio scolastico provinciale e l’Istituto “Leopoldo Pilla”. Il legale venafrano aveva fatto presente di come la sua assistita avesse“necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. L’avvocato Iannacone, come emerge dagli atti, si è quindi battuto perveder annullato il provvedimento della scuola che prevedeva le 18 ore di insegnamento e non, come riconosciuto dai giudici, il diritto al sostegno per tutta la permanenza in classe dell’alunna: “L’istruzione dei disabili è un diritto fondamentale, garantito dalla Carta  costituzionale”, ha tuonato il professionista venafrano. Il legale ha quindi convinto i giudici amministrativiche, accordando la sospensiva hanno “rilevato che il ricorso appareassistito da sufficienti profili di fondatezza atteso che dalladiagnosi funzionale aggiornata redatta dalla Asrem emerge che l’alunnanecessita del sostegno scolastico per il ‘numero massimo’ di oresicchè la decisione di assegnare solo 18 ore appare incongrua e comunque immotivata rispetto alla risultanze della specifica indaginemedico legale confluita nell’istruttoria procedimentale”. Pertanto,“rilevato che nessuna norma di legge preclude la possibilità, inpresenza di patologie gravi, di riconoscere il sostegno per l’interoorario settimanale” il Tar “accoglie la domanda cautelare” e “fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 25ottobre 2016”.

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